
Raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati: i chiarimenti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Con la Circolare n. 3 del 21 maggio 2026, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette a uso pubblico, rispondendo ai numerosi quesiti pervenuti da operatori, enti locali e associazioni di categoria.
Si tratta di un documento particolarmente rilevante per i Comuni e per le imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti, poiché chiarisce sia la natura di tali rifiuti sia le modalità operative con cui possono essere raccolti e trasportati.
I rifiuti abbandonati sono rifiuti urbani
La circolare ribadisce quanto già espresso dal Ministero dell’Ambiente in precedenti documenti interpretativi: i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette a uso pubblico sono qualificati come rifiuti urbani e mantengono tale classificazione anche ai fini della tracciabilità.
Questo principio assume particolare importanza poiché la normativa attribuisce ai Comuni l’obbligo e la responsabilità di intervenire per la rimozione dei rifiuti quando il responsabile dell’abbandono non è individuabile oppure non provvede agli adempimenti previsti.
L’obbligo di rimozione sussiste indipendentemente dalla natura, dalla provenienza o dalla classificazione originaria del rifiuto, anche quando esso, alla fonte, sarebbe riconducibile alla categoria dei rifiuti speciali.
Il ruolo delle Linee Guida nella classificazione
Per garantire una corretta gestione dei rifiuti rinvenuti sul territorio, la circolare richiama le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti approvate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.
Tali documenti prevedono che, in determinate circostanze, sia possibile procedere alla cosiddetta “classificazione a vista” dei rifiuti abbandonati.
Questo approccio può essere adottato quando i rifiuti risultano chiaramente identificabili, omogenei e privi di caratteristiche che possano far presumere una potenziale pericolosità.
Sono invece esclusi da questa procedura:
- rifiuti combusti;
- rifiuti contenenti o potenzialmente contaminati da amianto;
- rifiuti con elementi sospetti rilevabili dal contenuto o dall’imballaggio;
- rifiuti non classificabili visivamente;
- rifiuti con codici EER “a specchio”, per i quali è necessario accertare la presenza di sostanze pericolose.
Nei casi in cui il rifiuto sia chiaramente riconoscibile e comunemente gestibile, è quindi possibile attribuire direttamente il relativo codice EER senza ricorrere ad ulteriori analisi.
Mezzi iscritti in categoria 4 e 5: quando possono essere utilizzati
Uno degli aspetti più significativi affrontati dalla circolare riguarda la possibilità di utilizzare veicoli iscritti nelle categorie 4 e 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti abbandonati.
L’Albo evidenzia che tali mezzi, essendo autorizzati al trasporto di rifiuti speciali, garantiscono requisiti tecnici particolarmente adeguati rispetto alla natura dei rifiuti da movimentare.
Inoltre, l’attribuzione di uno specifico codice EER consente di individuare correttamente la destinazione finale del rifiuto, sia essa un impianto di recupero o di smaltimento, assicurando elevati livelli di tutela ambientale.
Per questo motivo, l’Albo ritiene che gli operatori incaricati dagli enti locali possano procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati utilizzando anche mezzi iscritti nelle categorie 4 e 5, attribuendo di volta in volta il codice EER pertinente al rifiuto raccolto.
Un chiarimento importante per Comuni e imprese
La circolare rappresenta un importante chiarimento operativo per tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti abbandonati.
Da un lato conferma il ruolo centrale dei Comuni nella rimozione dei rifiuti presenti sul territorio; dall’altro fornisce maggiore flessibilità operativa agli operatori del settore, consentendo l’utilizzo di mezzi già autorizzati nelle categorie 4 e 5 dell’Albo.
L’obiettivo resta quello di garantire interventi rapidi, sicuri ed efficaci, migliorando la tutela dell’ambiente e assicurando una corretta gestione dei rifiuti rinvenuti su aree pubbliche o soggette a uso pubblico.
La circolare del 21 maggio 2026 costituisce quindi un riferimento fondamentale per le amministrazioni locali, le imprese iscritte all’Albo e tutti i professionisti che operano quotidianamente nel settore della gestione dei rifiuti.
Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica