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FIR e RENTRI: utilizzo del formulario cartaceo fino al 15 settembre 2026 e decorrenza differita delle sanzioni

FIR e RENTRI: utilizzo del formulario cartaceo fino al 15 settembre 2026 e decorrenza differita delle sanzioni

 

L’art. 13 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2026, n. 26 ed entrato in vigore il 1° marzo 2026, introduce importanti disposizioni transitorie in materia di gestione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e di trasmissione dei dati al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Le modifiche mirano a consentire agli operatori del settore una fase di adeguamento più graduale al nuovo sistema digitale di tracciabilità.

Proroga dell’utilizzo del FIR in formato cartaceo

Il comma 5-bis dell’art. 13 stabilisce che, a decorrere dalla data indicata all’art. 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59, e fino al 15 settembre 2026, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.

Tale possibilità è prevista in alternativa alle modalità digitali disciplinate dall’art. 7, comma 8, del medesimo decreto ministeriale, che regola l’emissione del FIR in formato digitale nell’ambito del sistema RENTRI.

La disposizione introduce quindi un periodo transitorio durante il quale gli operatori potranno scegliere tra:

  • FIR digitale, conforme alle procedure previste dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59;

  • FIR cartaceo, secondo le modalità tradizionali già utilizzate prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema.

Questa proroga consente alle imprese di completare il processo di adeguamento organizzativo e tecnologico necessario per la piena operatività del sistema digitale.

Decorrenza differita delle sanzioni relative al RENTRI

Un’ulteriore previsione di rilievo è contenuta nel comma 5-septies dell’art. 13, che modifica l’art. 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale).

La norma introduce il comma 10-bis, stabilendo che, in sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al RENTRI, le sanzioni previste dal secondo periodo del comma 10 — con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione dei rifiuti — si applicheranno a decorrere dal 15 settembre 2026.

Pertanto, fino a tale data gli operatori non saranno soggetti alle sanzioni previste per eventuali irregolarità nella trasmissione dei dati dei FIR al Registro, fermo restando l’obbligo di adeguarsi progressivamente al sistema.

Conseguenze operative per gli operatori della filiera dei rifiuti

Alla luce delle nuove disposizioni normative, si evidenziano due principali effetti operativi:

  • fino al 15 settembre 2026 il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59;

  • le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI riguardanti i formulari di identificazione dei rifiuti si applicheranno solo a partire dal 15 settembre 2026.

È inoltre opportuno ricordare che il formato con cui il FIR viene emesso dal produttore o detentore determina la modalità di gestione dell’intero documento lungo tutta la filiera.

In particolare:

  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, anche trasportatori e destinatari devono gestirlo in formato digitale;

  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori e destinatari) deve operare utilizzando lo stesso formato cartaceo.

Considerazioni finali

Le disposizioni introdotte con la conversione del D.L. n. 200/2025 rappresentano un intervento di natura transitoria volto a facilitare il passaggio al nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti.

La proroga dell’utilizzo del formulario cartaceo e il differimento dell’applicazione delle sanzioni consentono agli operatori di adeguarsi gradualmente al RENTRI, evitando criticità operative nella fase iniziale di implementazione del sistema.

Resta tuttavia fondamentale che imprese e soggetti della filiera dei rifiuti avviino tempestivamente le attività necessarie per la piena integrazione con il sistema digitale, in vista della completa operatività delle nuove disposizioni e dell’entrata in vigore del regime sanzionatorio dal 15 settembre 2026.


Fonte www.rentri.gov.it
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