Ad oggi il settore della gestione dei rifiuti è pieno di insidie ed ostacoli nascosti dietro l’angolo, ed un’azienda che opera in tale ambito lo sa. Pertanto, nel corso degli anni, la normativa ha legiferato in materia definendo una figura professionale di supporto alle aziende che avesse esperienza, formazione e competenze, in grado di agire al fine di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente.
Tale ruolo è ricoperto dal Responsabile Tecnico della gestione dei rifiuti, definito dal Decreto Ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014, che ne individua nel dettaglio i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione.
La nomina di un Responsabile Tecnico è un requisito obbligatorio per le aziende che intendono svolgere attività nel settore dei rifiuti iscrivendosi all’Albo dei Gestori Ambientali, pena l’improcedibilità di prosecuzione dell’attività.
QUALI SONO I REQUISITI PER ESSERE RESPONSABILE TECNICO?
L’incarico può essere svolto dal legale rappresentante dell’impresa, da un dipendente o da un soggetto esterno, rappresentando un ruolo chiave e di fiducia per non incorrere in sanzioni.
Dunque il Responsabile Tecnico, per svolgere tale ruolo, deve dimostrare determinati requisiti stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:
- Requisiti soggettivi
- Requisiti professionali, dimostrati dal superamento di una verifica iniziale di idoneità e successive verifiche di aggiornamento quinquennali, a seconda della categoria di iscrizione.
I NUOVI COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO
A seguito dell’emanazione della Delibera n.1 del 23 gennaio 2019, il Comitato Nazionale ha elencato nel dettaglio i compiti e le responsabilità del Responsabile, chiarendo ulteriormente il peso rilevante che tale figura ricopre nell’assetto organizzativo di un’azienda. Spetta a lui, in linea generale:
- coordinare le attività degli addetti dell’impresa
- definire le procedure di emergenza e le misure atte a prevenire il ripetersi di eventi dannosi
- vigilare sull’osservanza delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di iscrizione
- verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti
Inoltre la delibera elenca nel dettaglio anche quelli che sono definiti i compiti “specifici” per singola categoria alla quale le imprese sono iscritte all’Albo:
- trasporto di rifiuti
- gestione dei centri di raccolta
- intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione di rifiuti
- bonifica di siti
- bonifica di siti contenenti amianto
Concludendo,il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente il medesimo incarico presso altre imprese, è tenuto a comunicare “ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti”, utilizzando l’apposito modello di dichiarazione di compatibilità sottoscritto per presa di conoscenza e accettazione dal legale rappresentante in sede di prima iscrizione, variazione o rinnovo, pena improcedibilità della domanda.