Con l’entrata in vigore della legge di conversione 40/2020 del DL 23/2020 (Decreto Liquidità) in data 7 giugno 2020, sono state introdotte novità nella gestione dei rifiuti sanitari.
L’art. 30 bis del DL 23/2020 ha esteso il regime giuridico dei rifiuti urbani ai rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie. Ovvero, fino a 30 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettai a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsione del Dpr 254/2003 presso le strutture sanitarie pubbliche e private, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.
Ciò sta ad indicare che, i rifiuti sanitari a rischio infettivo delle strutture sanitarie private e pubbliche potranno essere temporaneamente gestiti come rifiuti urbani, a patto che vengano sterilizzati seguendo le procedure indicate espressamente dalla norma.
Altra novità nel settore ambientale indicato nella legge di conversione, riguardano gli obiettivi annuali di gestione dei quantitativi dei Pneumatici fuori uso. L’art. 4-ter stabilisce che gli obiettivi di gestione di quantitativi di PFU su base annuale ( ai sensi dell’art. 228 comma 1 del d.lgs n. 152/2006) pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell’anno precedente, per l’anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021. Di conseguenza, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.