L’Albo Nazionale gestori ambientali con la circolare n. 4 del 23.03.2020 dispone ulteriori chiarimenti in merito all’art. 103, comma 1 e 2, del decreto- legge del 17 marzo 2020 n.18 (“Cura Italia”), che disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
In particolare il comma 2 dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Si precisa che la circolare è riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal campo di applicazione:
i procedimenti, pur rientranti della suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;
le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo
Ovviamente, prosegue la circolare, rimane fermo “il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l’obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categoria 1, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione”.
Considerando il comma 1 dell’art.103 del DL 18/2020, l’Albo ha chiarito che “per i procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette”.